Reclami e mancato adempimento decisioni AAS

Vuole presentare un reclamo?

 

Può essere presentato un reclamo a Euromobiliare Advisory SIM (di seguito “SIM”), indirizzandolo al Servizio Legal di Credito Emiliano ai seguenti recapiti: 

  • a mezzo del servizio postale, per lettera raccomandata A/R, all’indirizzo di via Emilia San Pietro, 4, - 42121 Reggio Emilia (RE);
  • per posta elettronica alla casella e-mail recweb@credem.it;
  • per posta elettronica certificata all’indirizzo credem@pec.gruppocredem.it;

La SIM deve fornire un riscontro entro il termine previsto dalla legge, ossia:

  • entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo in caso di contestazione inerente la prestazione dei servizi di investimento;
  • entro 45 giorni dalla ricezione per i reclami in tema di intermediazione assicurativa.

Per tematiche inerenti servizi di investimento, in caso di mancato riscontro nei termini previsti dalla legge o di insoddisfazione per la risposta fornita, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

All’ACF possono essere sottoposte le controversie fra investitori retail e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori e relative ai servizi di investimento e alla gestione collettiva del risparmio. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la controversia rientra nella competenza dell’ACF a condizione che l’importo non sia superiore a € 500.000. Il diritto di ricorrere all’Arbitro può essere esercitato solo dal cliente al dettaglio entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario e non può formare oggetto di rinuncia da parte dello stesso, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Maggiori informazioni sulla competenza, sui presupposti e sulla modalità di ricorso all’ACF, ivi compreso il relativo regolamento, sono disponibili sul sito www.acf.consob.it.

Resta comunque ferma la facoltà di presentare esposti alla CONSOB secondo le modalità da questa indicate per chiedere l’intervento della SIM con riguardo a questioni insorte nell’ambito del rapporto contrattuale.

Se si intende esercitare un’azione individuale davanti all’Autorità Giudiziaria relativa ad una controversia in materia di contratti bancari o finanziari, occorre prima esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010) o procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela innanzi all’ACF.

A tal fine, il cliente e la SIM concordano di sottoporre le controversie che dovessero insorgere tra di loro all’Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla SIM o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla SIM.

Qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005, potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

Anche dopo la sottoscrizione del contratto, resta la possibilità di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo (ad esempio qualora nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario), purché iscritto nell’apposito registro del Ministero della Giustizia, disponibile sul sito www.giustizia.it, e purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. In alternativa, il cliente potrà rivolgersi all’ACF, nei casi sopra descritti.

 

Per tematiche inerenti prodotti assicurativi, in caso di mancato riscontro nei termini previsti dalla legge o insoddisfazione per la risposta fornita, il cliente potrà

  • rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, tramite:
  • fax 06 42133206,
  • PEC consumatore@pec.ivass.it,
  • posta elettronica ordinaria: email@ivass.it,
  • posta ordinaria all’indirizzo indicato.

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili sul sito www.ivass.it .

- presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove  è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile,

- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al riscontro della comunicazione, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. 196/03 - Reg. UE 2016/ 679), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Per maggiori informazioni, accedere all'Informativa generale in tema di trattamento dati personali.

 

Le rendicontazioni annuali sull'attività di gestione dei reclami da parte di Euromobiliare Advisory SIM evidenziano che nel periodo 2019 - 2024 non sono pervenuti reclami.

 

Mancato adempimento decisioni AAS

Qui trovi l’elenco delle decisioni adottate dall’Arbitro Assicurativo (AAS) che non hanno trovato esecuzione da parte di Euromobiliare Advisory SIM.

Al momento non sono presenti decisioni adottate dall'AAS alle quali Euromobiliare Advisory SIM non abbia adempiuto.